Il rinnovo delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione

Ad avviso della Consulta, “il legislatore nazionale ha, infatti, accolto i princìpi della concorrenza solo con riferimento alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche (da ultimo, L. 118/2022, recante ‘Legge annuale per il mercato e la concorrenza’ che ha modificato l’art. 12 del D.Lgs. 79/1999, recante ‘Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica’). Diversamente, l’art. 30 del R.D. 1775/1933, da un lato, consente il rinnovo delle concessioni, per una durata che, di regola, in base all’art. 21 del medesimo testo, è prevista ‘sino a trent’anni’; e, da un altro lato, stabilisce che, in caso di mancato rinnovo, lo Stato ha il diritto di ritenere senza compenso le sole ‘opere costruite nell’alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d’acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell’alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse’. Tale disposizione, al contempo, non regola né la sorte delle opere realizzate dal concessionario uscente al di fuori dei siti sopra menzionati, né il profilo relativo all’eventuale indennizzo spettante al concessionario uscente in considerazione degli investimenti effettuati”. (si cfr. Corte Cost., sent. 22 dicembre 2022, n. 265).

Il ricorso dello Stato avverso l’art. 4 c. 16-23 della L.R. Friuli Venezia Giulia 13/2021 – avente ad oggetto, nelle more dell’approvazione di una disciplina regionale ispirata a princìpi concorrenziali, la possibilità di rinnovi delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione, in favore del concessionario uscente – è stato giudicato inammissibile per ragioni processuali e, quindi, la Corte costituzionale non si è occupata direttamente del merito della fattispecie, relativa alla presunta violazione dei princìpi di diritto dell’Unione Europea in materia di concorrenza.

In ogni caso, la Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di una legislazione statale – attualmente assente – ispirata a princìpi concorrenziali in materia di rinnovi di concessioni di piccola derivazione, che regoli compiutamente una eventuale procedura di gara per i rinnovi delle concessioni di piccola derivazione, facendosi carico di regolare anche gli aspetti relativi alla destinazione delle opere e dell’indennizzo per il concessionario uscente.

Avv. Andrea Porro
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