La responsabilità del gestore di rete elettrica

Ad avviso della Corte di Giustizia UE, “il gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica deve essere considerato un ‘produttore’, ai sensi di tale disposizione, qualora esso modifichi il livello di tensione dell’energia elettrica ai fini della sua distribuzione al cliente finale” (si cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 24 novembre 2023, causa C-691/21).

In altri termini, il gestore di una rete elettrica dev’essere considerato quale “produttore”. Per l’effetto, l’utente che subisca un danno a causa di una sovratensione elettrica dovuta a un cambiamento del livello di tensione operato dal gestore di rete ha diritto ad ottenere il risarcimento. Nell’ipotesi dei servizi di distribuzione di energia elettrica, infatti, il gestore di rete non si limita a consegnare un “prodotto”, ma partecipa al processo della sua produzione, modificando una delle sue caratteristiche, ossia la sua tensione. E poiché il gestore di rete può modificare il livello di tensione, questi dev’essere considerato quale “produttore”, con la conseguente applicabilità delle regole UE sulla responsabilità per danni da prodotto subìti dal cliente finale.

Avv. Andrea Porro
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