Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 sostanzialmente ripropone il contenuto dell’abrogato art. 20 c. 8, lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021 e chiarisce espressamente che, ferma l’idoneità delle aree di cui al c. 1 già stabilita a livello statale (tra cui quelle a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale), le ‘ulteriori’ aree idonee individuabili dalle regioni non possono ricadere all’interno della predetta fascia di rispetto dai beni sottoposti a tutela ex D.Lgs. 42/2004. In altre parole, tale disposizione conferma la scelta del legislatore statale (già ricavabile dal previgente art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021) di ritenere comunque idonee all’installazione di impianti fotovoltaici le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale a prescindere dal fatto che ricadano ipoteticamente entro la fascia di rispetto di cinquecento metri da un bene vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (condizione che rileva in senso ostativo solo rispetto alle ulteriori aree idonee individuabili dalle singole regioni)” (si cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, sent. 28 luglio 2026, n. 1731).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “la tesi [del Comune] per la quale ‘la localizzazione dell’impianto in un’area disciplinata dal PTPR con prescrizioni di tutela comporta la sua