Idoneità area per impianto FER e vincolo paesaggistico

Ad avviso del Giudice Amministrativo, “la tesi [del Comune] per la quale ‘la localizzazione dell’impianto in un’area disciplinata dal PTPR con prescrizioni di tutela comporta la sua riconduzione tra quelle non idonee, con conseguente incompatibilità dell’intervento proposta’ […] è manifestamente infondata, in quanto introduce nella valutazione circa l’idoneità dell’area profili che sono, invece, estranei alla previsione legislativa, la quale, sino all’attuazione al livello della normativa secondaria delle previsioni di cui all’art. 20 c. 1 del D.Lgs. 199/2021, era l’unica competente a individuare le aree e superfici idonee. […] La tesi del Ministero per la quale ‘il parere reso dalla Soprintendenza, in ragione dei vincoli precettivi paesaggistici imposti dal PTPR, è vincolante’ […] non può essere accolta, in quanto si risolverebbe nella disapplicazione di una norma di legge che indiscutibilmente stabilisce, nel caso di idoneità dell’area, il carattere non vincolante del parere espresso dall’autorità competente in materia paesaggistica, che costituisce, peraltro, proprio ciò in cui si risolve il punto di equilibrio individuato dal legislatore tra l’interesse alla realizzazione degli impianti FER e le istanze di tutela paesaggistica. […] In ragione del previsto carattere non vincolante del parere espresso dall’Autorità competente in materia paesaggistica, e tenuto conto della matrice eurounitaria, nonché anche costituzionale, del suddetto interesse, deve senz’altro affermarsi che pur a fronte di una valutazione negativa di detta Autorità, l’Amministrazione procedente debba procedere ad autonomo ed espresso apprezzamento circa il più idoneo bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, avendo la possibilità di superare le ragioni ostative concernenti la tutela paesaggistica” (si cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. 22 giugno 2026, n. 11395).

Avv. Andrea Porro
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