Ad avviso del Giudice Amministrativo, “i due impianti, rispettivamente di 998,00 Kwp e 449,00 Kwp, benché riguardanti la medesima area, sono stati presentati da due soggetti giuridici pacificamente distinti (una srl e una ditta individuale), rispetto ai quali non si ravvisano univoci elementi idonei a farne ritenere la riconducibilità ad un ‘unico centro di interessi’ secondo i princìpi giurisprudenziali in materia, godendo gli impianti di autonomia funzionale, disponendo di configurazioni elettriche separate, di propri punti di immissione e connessione alla rete nazionale, con conseguente irrilevanza sia della mera insistenza degli impianti sulla stessa area, che della legittima scelta imprenditoriale operata dai due operatori di ottimizzare i rispettivi costi, avvalendosi di alcune opere comuni (recinzione, accesso carrabile, collegamento alla linea elettrica) e degli stessi progettisti per ridurre gli oneri di studio e gestione delle rispettive pratiche, basate sugli stessi presupposti riguardando porzioni di aree con analoghe caratteristiche. Pertanto, tenuto conto della potenza dei due impianti, singolarmente considerata, non essendo ravvisabile il contestato frazionamento artificioso, la procedura di PAS utilizzata risulta legittima sulla base della normativa vigente al momento dell’instaurazione del procedimento e delle successive determinazioni comunali” (si cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, sent. 24 giugno 2026, n. 1198).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 sostanzialmente ripropone il contenuto dell’abrogato art. 20 c. 8, lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021 e