In data 14 maggio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, da convertirsi in legge dal Parlamento, con o senza modifiche, entro 60 giorni, pena la perdita della sua temporanea efficacia.
In particolare, l’art. 5 intitolato “Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” prevede che per la categoria “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola” le aree diverse dalle “aree idonee” individuate dall’art. 5 del D.L. 63/2024 sono da ritenersi vietate all’installazione di tale categoria impiantistica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 20 c. 7 del D.Lgs. 199/2021, atteso che l’art. 5 citato sembra voler restringere le aree dove tali impianti siano ammessi, introducendo un vero e proprio divieto laddove invece le aree siano estranee a quelle specificamente individuate.
In particolare, gli “impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola” – contrariamente agli impianti agrivoltaici – sono ammessi esclusivamente:
1) in siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
2) nelle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
3) in siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
4) in siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
5) in siti privi di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 che costituiscono:
– aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
– aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Le restrizioni contenute nell’art. 5 del D.L. “Agricoltura” non si applicano agli impianti agrivoltaici, nonché agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree a destinazione agricola, allorquando:
– siano finalizzati alla costituzione di una CER;
– rientrino in progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR;
– siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Infine, l’art. 5 del D.L. “Agricoltura” prevede che è altresì possibile installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in qualsiasi area se le relative procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale sono già avviate alla data di entrata in vigore del D.L. “Agricoltura”.