In data 12 dicembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26 c. 4 e 5 lett. b) e d) della L. 118/0222“, che si pone l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e promuovere un’adozione più diffusa ed efficace delle fonti di energia sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.
Le principali finalità del Testo Unico sulle Rinnovabili sono:
– ridurre la complessità burocratica;
– garantire una maggiore certezza operativa agli investitori e agli operatori del settore;
– sostenere una pianificazione territoriale più chiara e armonizzata;
– promuovere l’utilizzo efficiente del territorio attraverso strumenti innovativi come le “zone di accelerazione”.
In particolare, per agevolare le procedure di autorizzazione, il D.Lgs. 190/2024 circoscrive a tre i regimi amministrativi esperibili.
1) Attività Libera, disciplinata dall’art. 7 del D.Lgs. 190/2024, per la quale:
– è necessaria la non interferenza con beni tutelati o opere pubbliche;
– è sufficiente rispettare alcune condizioni tecniche e ambientali minime;
– per interventi su terreni non antropizzati, è prevista una garanzia finanziaria per il ripristino del sito;
– è richiesto che il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi e a prescindere dalla tipologia degli stessi, abbia acquisito la disponibilità dell’area;
– non è richiesta anche la disponibilità delle aree afferenti alle opere di connessione;
– non è prescritto alcun termine di inizio e/o fine lavori.
2) Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), disciplinata dall’art. 8 del D.Lgs. 190/2024, per la quale:
– è richiesta la presentazione di una documentazione tecnica semplificata, pur trattandosi di progetti di media complessità;
– è pensata per interventi che non necessitano di valutazioni ambientali, ma che richiedono comunque un monitoraggio specifico;
– rimane ferma la possibilità per il proponente di richiedere la pubblicazione della PAS sul BUR della Regione;
– è prescritto che, alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione e a prescindere dalla tipologia di intervento, il soggetto proponente abbia acquisito la disponibilità dell’area oggetto dell’intervento;
– è stata introdotta la possibilità di ricorrere alle procedure espropriative con riferimento alle opere di rete;
– i lavori devono essere iniziati entro 1 anno dal perfezionamento della PAS e dovranno essere conclusi entro 3 anni dall’inizio dei lavori.
3) Autorizzazione Unica, disciplinata dall’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, per la quale:
– la competenza è regionale per impianti fino a 300 MW e statale (Ministero dell’Ambiente) per quelli di potenza superiore;
– è previsto che le Regioni possano discrezionalmente, in caso di VIA regionale, attivare il procedimento di PAUR di cui all’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, ferma restando la facoltà di prevedere un procedimento unico il cui provvedimento finale di Autorizzazione Unica ricomprenda anche il provvedimento di VIA;
– in ogni caso (ossia anche nel caso non sia esperito il procedimento di PAUR), il procedimento di Autorizzazione Unica ricomprende anche l’eventuale provvedimento di Screening VIA;
– è ammesso il ricorso alle procedure espropriative anche per le aree di impianto, purché non si tratti di impianti fotovoltaici, solari termodinamici, biogas e biometano di nuova costruzione;
– i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, ma non possono complessivamente essere inferiori a 4 anni totali, con l’espressa previsione del termine per l’entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala che, ad ora, è prevista la facoltà di richiedere una proroga di tali termini solo per cause di forza maggiore, casistica piuttosto limitata rispetto all’attuale disciplina che ammette la concessione della proroga per il fatto non imputabile al proponente (che è concetto più ampio della forza maggiore).
Con riferimento alle procedure di Screening VIA e di VIA, si segnalano:
– le nuove soglie di (>) 30 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA statale e di (≥) 15 MW oltre la quale si applica Screening VIA regionale per impianti a terra installati su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
– la nuova soglia di (>) 25 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA statale per gli impianti a terra su aree idonee (resta a 10 MW, invece, la soglia per impianti a terra su aree non ricomprese tra quelle idonee);
– la nuova soglia di (≥) 12 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA regionale per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici su aree agricole compatibili e che permettano l’integrazione con l’attività agricola (da capire il significato di tali compatibilità e integrazione);
– la nuova soglia di (≥) 15 MWoltre la quale si applica lo Screening VIA regionale per gli impianti su tetto.
Inoltre, il D.Lgs. 190/2024 introduce le cosiddette “zone di accelerazione”, id est aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili. Queste zone verranno mappate dal GSE entro il mese di maggio 2025, con i piani regionali definitivi attesi per febbraio 2026. Le priorità includono:
– superfici artificiali ed edificate;
– aree industriali e siti di smaltimento;
– bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.
Questo approccio mira a evitare conflitti con altre attività economiche o con la tutela del paesaggio, promuovendo al contempo un uso razionale del territorio.
È rimessa alle singole Regioni l’individuazione di specifiche regole per contrastare il c.d. artato frazionamento delle istanze di autorizzazione finalizzato ad accedere a procedure autorizzative meno onerose da parte di soggetti formalmente diversi, ma appartenenti al medesimo “centro di interessi”.
Per garantire il rispetto delle nuove regole, il D.Lgs. 190/2024 stabilisce sanzioni severe per le violazioni legate alle autorizzazioni; le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 Euro ed è sempre prescritto il ripristino dell’area.
Il D.Lgs. 190/2024 è entrato in vigore il 30 dicembre 2024, ma il successo della sua attuazione è destinato a dipendere in gran parte dalla capacità delle Regioni e degli enti locali di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni.
In particolare, le Regioni hanno 180 giorni per adeguarsi alle disposizioni e ai principi di cui al D.Lgs. 190/2024.