Ad avviso del Giudice Amministrativo, “il nuovo quadro normativo statale di riferimento nella materia, approvato con il D.Lgs. 199/2021, non può oggi dirsi compiutamente definito e da tale premessa deriva la perdurante vigenza dell’assetto regolativo risultante dall’applicazione dell’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 387/2003 e del relativo D.M. attuativo del 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le ‘Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili’ […] la D.G.R. Piemonte del 31 luglio 2023 n. 58-7356 costituisce nuova edizione dell’istruttoria regionale richiesta dalla vigenti e sopra richiamate Linee Guida, assunta sulla base del mutato quadro normativo statale di cui al D.Lgs. 199/2021 e della disciplina transitoria ivi contenuta, riproduttiva quanto a contenuto prescrittivo della precedente classificazione di inidoneità all’installazione di pannelli solari ‘a terra’ per determinate classi di capacità dell’uso dei suoli, con la sola eccezione delle soluzioni agrivoltaiche, espressamente consentite [… per l’effetto] la decisione regionale contempera la capacità produttiva dei suoli con la necessaria espansione della produzione da energie rinnovabili, escludendo, per le classi di suolo aventi potenzialità agricole più elevate, soluzioni tecniche che ne impediscano in via permanente l’utilizzo per la coltivazione [… e, altresì,] la decisione regionale deve essere letta in ottica di contemperamento tra opposti interessi, principi e valori (tutti a rilevanza costituzionale), la cui complessa sintesi trova il proprio equilibrio consentendo solo le soluzioni tecniche di produzione energetica rinnovabile che non compromettano in modo permanente i differenti possibili utilizzi agricoli dei suoli” (si cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, sent. 4 luglio 2024, n. 820).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare