Ad avviso del T.S.A.P., “l’atto fintamente soprassessorio, con il quale la Pubblica Amministrazione rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretendi o fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere. Ciò determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato e, ancor prima, della stessa posizione giuridica di questi, arresto in sé subito lesivo (si cfr. Cons. Stato Sez. VI, sent. 5 agosto 2013, n. 4071) [… e quindi] immediatamente impugnabile, al fine di consentirne la tutela giudiziaria ed il controllo di legittimità da parte del Giudice competente” (si cfr. T.S.A.P., sent. 14 gennaio 2019, n. 31; in senso conforme, si cfr. Cass. Civ. Sez. Un., sent. 19 luglio 2013, n. 17655).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell’installazione