Ad avviso del T.S.A.P., “l’atto fintamente soprassessorio, con il quale la Pubblica Amministrazione rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell’an e nel quando il soddisfacimento dell’interesse pretendi o fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere. Ciò determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato e, ancor prima, della stessa posizione giuridica di questi, arresto in sé subito lesivo (si cfr. Cons. Stato Sez. VI, sent. 5 agosto 2013, n. 4071) [… e quindi] immediatamente impugnabile, al fine di consentirne la tutela giudiziaria ed il controllo di legittimità da parte del Giudice competente” (si cfr. T.S.A.P., sent. 14 gennaio 2019, n. 31; in senso conforme, si cfr. Cass. Civ. Sez. Un., sent. 19 luglio 2013, n. 17655).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme