Quanto al soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dall’art. 6 c. I lett. b) della L. 241/1990, il T.S.A.P. ha precisato che “tale istituto è in linea di massima inoperante in caso di omissione di documenti e, più in generale, di informazioni complete sulla vicenda dedotta in procedimento a cura dell’interessato, più ‘vicino’ a tal prova che non la Pubblica Amministrazione […] e non può sostituire d’ufficio quel che spetta al privato istante, confliggendo ciò con il princìpio generale di autoresponsabilità dei soggetti di diritto (in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi, di omissioni o di fraintendimenti nella presentazione della documentazione a supporto delle proprie pretese” (si cfr. T.S.A.P., sent. 6 giugno 2019, n. 144; in senso conforme, si cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 26 ottobre 2018, n. 6106 e, altresì, si cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 28 novembre 2018, n. 6752).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme