Ad avviso del T.A.R., “la richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse, che intende far valere, ha natura ambientale, ed è volto alla tutela dell’integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell’istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione degli effetti negativi” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma Sez. I quater, sent. 4 marzo 2021, n. 2652; in senso conforme, si cfr. Cons. Stato Sez. V, sent. 13 marzo 2019, n. 1670).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare