Le finalità del procedimento autorizzativo unico

Ad avviso della Consulta, “l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 – nel prevedere che l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell’ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni – esprime un princìpio fondamentale in materia di ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’. Esso è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea ed è volto a bilanciare l’esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale: è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, infatti, che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela” (si cfr. Corte Cost., sent. 27 ottobre 2022, n. 221; in senso conforme, si cfr. Corte Cost., sent. 23 marzo 2021, n. 46).

Avv. Andrea Porro
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