Ad avviso del Giudice Amministrativo, “in base alla sentenza dell’Adunanza Plenaria 7/2021, la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi per inosservanza del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, che pertanto, secondo i principi, deve essere un fatto doloso ovvero colposo che si ponga in nesso di causalità immediata e diretta con la lesione di un bene della vita giuridicamente tutelato. La stessa Adunanza Plenaria afferma poi che ‘è in astratto ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stata determinato da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati” (si cfr. Cons. Stato, sent. 14 luglio 2022, n. 5977).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme