Il nuovo meccanismo incentivante del FER-X Definitivo

In data 6 agosto 2026 è stato pubblicato il D.M. del MASE n. 194 del 18 giugno 2026, recante “Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 199/2021” (il c.d. “FER-X Definitivo”). Superando il regime transitorio introdotto dal D.M. del MASE n. 457 del 30 dicembre 2024 (il c.d. “FER-X Transitorio”), il nuovo D.M. introduce un meccanismo incentivante operativo fino al 31 dicembre 2030.

Inoltre, con il D.M. del MASE n. 82 del 7 agosto 2026 sono state approvate le Regole Operative, che disciplinano modalità e tempistiche per la richiesta e il riconoscimento della qualifica preliminare.

Una prima novità riguarda il contingente di potenza. Per gli impianti fino a 1 MW, il contingente aumenta dai 3 GW previsti dal FER-X Transitorio ai 10 GW del FER-X Definitivo, mentre quello destinato agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW rimane invariato a 10 GW. Nel complesso, il decreto FER X definitivo stabilisce un tetto massimo di 37,15 GW di nuova capacità da fonti rinnovabili incentivabile; di questi, 10 GW sono destinati agli impianti di potenza fino a 1 MW, mentre i restanti 27,15 GW sono riservati agli impianti di taglia maggiore.

meccanismi di accesso sono sostanzialmente confermati: gli impianti fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo incentivante, purché i lavori siano stati avviati successivamente all’entrata in vigore del FER-X Definitivo, mentre gli impianti di potenza superiore a 1 MW devono partecipare alle procedure competitive indette dal GSE, con la necessità di presentare una previa “qualifica preliminare”.

Una delle principali novità introdotte dal FER-X Definitivo riguarda la definizione di potenza nominale per gli impianti fotovoltaici: l’art. 2 c. 1 lett. f), punto iv), del DM FER-X Definitivo definisce la “potenza nominale di un impianto” come la “potenza elettrica dell’impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle pertinenti norme CEI”.

L’art. 7 c. 1 del FER-X Definitivo introduce specifici coefficienti per ciascuna zona di mercato, da applicare alle offerte di riduzione sul prezzo di esercizio superiore ai fini della formazione delle graduatorie; i coefficienti dovranno essere definiti dal MASE entro il 5 ottobre 2026. Restano confermate la correzione di +27 €/MWh per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di eternit o amianto e quella per gli impianti realizzati su specchi d’acqua, il cui valore viene però raddoppiato da +5 €/MWh a +10 €/MWh, come indicato all’All. 1, Par. 2, del FER-X Definitivo.

Per gli impianti fotovoltaici sarà necessario dimostrare il possesso del titolo autorizzativo; in particolare, per gli impianti fotovoltaici autorizzati in PAS di cui all’art. 8 del D.Lgs. 190/2024, al momento della qualifica preliminare, deve essere già stata effettuata la pubblicazione della PAS sul BUR. Invece, per gli impianti rientranti nell’alveo dell’attività libera di cui all’art 7 del D.Lgs. 190/2024 sarà necessario allegare una specifica dichiarazione del Direttore Lavori o da un Tecnico abilitato, che attesti “il rispetto degli strumenti urbanistici e l’assenza di vincoli”, nonché la qualifica dell’intervento all’interno delle fattispecie previste per l’applicazione del citato art. 7.

Un’altra novità riguarda l’introduzione di una fase di “qualifica preliminare, che precede la manifestazione di interesse: questa fase dovrebbe consentire al GSE di verificare in anticipo la sussistenza dei requisiti di accesso e degli eventuali criteri di priorità necessari per partecipare alla procedura competitiva. L’art. 5 del D.M. non disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare, che trova invece una regolamentazione più approfondita nel Par. A.4 delle Regole Operative. La richiesta di qualifica preliminare dovrà essere presentata tramite il Portale FER-X Definitivo, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le Regole Operative chiariscono che non sarà possibile modificare nelle fasi successive i dati indicati nella richiesta di qualifica preliminare, dunque né nella manifestazione di interesse né nell’iscrizione alla procedura competitiva. Qualora fosse necessario modificare tali dati, sarà necessario annullare la richiesta di qualifica preliminare e presentarne una nuova, effettuando anche un nuovo versamento del contributo per i costi di istruttoria. L’eventuale qualifica preliminare sarà rilasciata dal GSE con provvedimento espresso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo sospensioni del termine. La qualifica preliminare eventualmente rilasciata avrà una validità di 2 anni dalla data del provvedimento di accoglimento e non sarà prorogabile; se entro tale termine non verrà presentata una manifestazione di interesse, sarà pertanto necessario presentare una nuova richiesta di qualifica preliminare. Infine, le Regole Operative chiariscono che la voltura della titolarità dell’impianto successiva all’ottenimento della qualifica preliminare comporterà la decadenza della qualifica; in questo caso, pertanto, sarà necessario presentare una nuova richiesta di qualifica preliminare dopo la voltura, in favore del soggetto che risulti titolare del titolo autorizzativo e del preventivo di connessione.

Un’ultima questione particolarmente rilevante riguarda il “Primo Fermo Impegno”: anche nel FER-X Definitivo possono accedere al meccanismo incentivante esclusivamente gli impianti per i quali i lavori di realizzazione non siano ancora iniziati (i) in caso di accesso diretto, prima dell’entrata in vigore del decreto, (ii) in caso di partecipazione alle procedure competitive, prima della presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura. Le Regole Operative hanno chiarito che la data di avvio dei lavori coincide non solo con l’effettivo inizio dei lavori di costruzione, ma anche con la data del primo fermo impegno, inteso come l’impegno che rende irreversibile l’investimento. In merito, le Regole Operative assimilano la sottoscrizione di un contratto EPC a un “primo fermo impegno”, salvo il caso in cui “le attività di fornitura dei materiali e di costruzione non siano vincolate alla partecipazione alle procedure competitive o il cui avvio non sia subordinato a una notifica contrattuale a procedere con l’ordine da eseguire a seguito della partecipazione alla procedura competitiva”. Inoltre, ai fini dell’avvio dei lavori, non rileva il versamento di corrispettivi all’appaltatore ai sensi del contratto EPC.

Avv. Andrea Porro
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