Ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti FER in Piemonte

In data 28 luglio 2026 è stata pubblicata sul B.U.R. la L.R. Piemonte 28 luglio 2026, n. 15 recante “Disciplina per l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”.

Le “finalità” di cui all’art. 1 della L.R. Piemonte 15/2026 e gli “obiettivi” di cui al successivo art. 2 coincidono con quelli di cui al D.Lgs. 190/2024, eccezion fatta per l’introduzione extra delegam della facoltà per i Comuni “al fine di salvaguardare il benessere della collettività e la qualità del decoro urbano in sede di pianificazione urbanistica, di individuare una fascia di rispetto fino a 50 metri lineari dai confini degli ambiti urbanizzati a destinazione residenziale e da singoli edifici a uso residenziale legittimamente edificati; all’interno di tale fascia l’installazione di impianti a terra e di quelli elevati da terra è vietata”.

I “princìpi e criteri” di cui all’art. 3 della L.R. Piemonte 15/2026 paiono eccedere le facoltà delegate dal D.Lgs. 190/2024 alle Regioni, poiché riducono “il limite massimo di SAU qualificabile come area idonea per ciascun comune” dal 3% al 2%, riservando ai Comuni la facoltà di “aumentare il limite della SAU interessata da impianti a fonti rinnovabili fino ad un massimo del 3% per impianti destinati all’autoconsumo industriale o a comunità energetiche rinnovabili”, allorquando invece l’art. 11-bis c. 4 del D.Lgs. 190/2024 prevede espressamente ed inderogabilmente che “le regioni […] tengono conto dei seguenti princìpi e criteri: […] g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8% delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3% delle SAU medesime, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici”.

L’art. 4 della L.R. Piemonte 15/2026 introduce effettivamente “ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili” rispetto a quelle di cui all’art. 11-bis c. 4 del D.Lgs. 190/2024, individuate dalla Regione Piemonte nell’esercizio della propria (e insindacabile) discrezionalità politica; tra le “ulteriori aree idonee” sono ricomprese:

– “a) al di fuori delle aree classificate agricole, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportano una variazione dell’area occupata superiore al 40 per cento”;

– “b) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distano più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica individuati ai sensi della parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006”;

– “c) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti non distano più di 350 metri dalle aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all’insediamento di centri di elaborazione dati”;

– “d) le aree ricomprese entro una fascia di 150 metri dalle superstrade e dalle strade ad alto scorrimento con almeno due corsie per senso di marcia, nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e di sicurezza stradale eventualmente applicabili”;

– “e) il sito di interesse nazionale di Balangero […]”;

– “f) i canali irrigui pubblici e privati”;

– “g) le grandi rotatorie stradali, purché gli impianti siano realizzati nel rispetto del D.Lgs. 285/1992 e non creino problemi di sicurezza”.

L’art. 5 della L.R. Piemonte 15/2026 introduce alcuni “criteri per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici”, tra i quali:

– “a) l’installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici evita, nelle aree agricole produttive, interventi che compromettono in modo irreversibile la capacità produttiva dei suoli, tenendo conto della tipologia del terreno, dell’effettivo utilizzo agricolo, della natura produttiva o non produttiva dell’area e, per gli impianti agrivoltaici, del piano agronomico”;

– “b) l’installazione degli impianti eolici garantisce una producibilità annua pari a 2.500 ore equivalenti, fatta eccezione per quelli di potenza inferiore a 20 kilowatt”;

– “c) al fine di evitare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, gli impianti di produzione di energia da combustione diretta da biomasse vegetali sono conformi a quanto previsto dalla pianificazione regionale di tutela della qualità dell’aria”;

– “d) l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti negli invasi idrici e nei laghi di cava di cui all’articolo 11-bis c. 1, lett. l), n. 6), del D.Lgs. 190/2024 è consentita fino a una percentuale massima del 60 per cento della superficie libera dello specchio d’acqua, garantendo comunque una fascia libera di almeno 20 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche”.

Entro il successivo termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta della Regione Piemonte “con propria deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11-bis c. 2 del D.Lgs. 190/2024, definisce ulteriori criteri per l’installazione e le modalità di monitoraggio degli impianti agrivoltaici, al fine di assicurare il rispetto del mantenimento delle condizioni per tutto il periodo di operatività degli stessi impianti, in maniera da garantire la continuità delle attività agricole e la tutela del potenziale agricolo della Regione”.

Sinteticamente, l’art. 6 della L.R. Piemonte 15/2026 introduce “disposizioni specifiche per strutture commerciali, centri di elaborazione dati e poli logistici” ai fini dell’installazione di impianti fotovoltaici, l’art. 7 della L.R. Piemonte 15/2026 introduce “disposizioni specifiche per il biometano” e l’art. 8 della L.R. Piemonte 15/2025 prevede un futuro “adeguamento del piano energetico ambientale regionale” senza alcuna indicazione temporale, nonché “attività di monitoraggio e coordinamento” attraverso la piattaforma SUER, realizzata e gestita dal GSE.

Particolare rilevanza assume l’art. 9 della L.R. Piemonte 15/2026, che disciplina il “cumulo di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici”, apparentemente nell’osservanza degli artt. 6 c. 3 e 8 c. 3 del D.Lgs. 190/2024 in virtù dei quale “le regioni […] possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime di cui all’art. 8 [oppure 9]. Ai fini di cui al primo periodo, le regioni […] stabiliscono regole per contrastare l’artato frazionamento dell’intervento, ai sensi di quanto previsto all’art. 6, c. 3”. In realtà, l’art. 9 c. 1 disciplina il cumulo di “due o più progetti” di impianti fotovoltaici “presentati da un medesimo soggetto o da soggetto riferibile al medesimo centro d’interessi e ubicati in aree contermini o tra loro distanti meno di 1 chilometro dal perimetro esterno dell’area del nuovo progetto”, nell’osservanza delle facoltà delegate dal D.Lgs. 190/2024 alle regioni, esentando dall’applicazione dell’effetto cumulo “le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021”.

Invece, l’art. 9 c. 3 e 4 pare eccedere le facoltà delegate dal D.Lgs. 190/2024 alle Regioni, poiché introduce ex novo il cumulo della potenza del progetto da realizzare “con quella dei progetti realizzati, autorizzati o abilitati, e in corso di autorizzazione o abilitazione in un raggio di 2 chilometri”, determinando:

– una pregiudizievole limitazione alla libertà d’impresa e di libera iniziativa economica per soggetti distinti e non riferibili al medesimo centro d’interessi;

– un onere particolarmente gravoso sul proponente, tenuto a valutare il cumulo del progetto da realizzare non solo con “progetti realizzati, autorizzati o abilitati”, ma anche con progetti “in corso di autorizzazione o abilitazione”, comunque “in un raggio di 2 chilometri”, in difetto di attivazione di una piattaforma digitale regionale per la ricerca dei progetti cumulabili;

– un aggravio procedimentale – anziché la semplificazione dei regimi amministrativi” di cui art. 1 c. 3 del D.Lgs. 190/2024 -, stante l’assoggettamento del progetto da realizzare alla PAS o all’Autorizzazione Unica – anziché, rispettivamente, all’attività libera o alla PAS – esclusivamente per effetto del suddetto cumulo;

– rinvia al c. 5 all’approvazione, a cura della sola Giunta regionale, di una disciplina regolamentare – e non legislativa – per la “valutazione dell’effetto cumulo tra impianti della stessa fonte rinnovabile localizzati nella medesima area vasta”, così probabilmente intendendo riservarsi la facoltà – non prevista dal D.Lgs. 190/2024 – di introdurre ulteriori disposizioni prescrittive e restrittive, rappresentanti un indubbio aggravio procedimentale e rischiando di pregiudicare medio tempore i procedimenti amministrativi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore della L.R. Piemonte 15/2026, in attesa della suddetta disciplina “entro 180 giorni”.

L’art. 10 della L.R. Piemonte 15/2026 disciplina le “misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”, nell’osservanza degli artt. 7 c. 3 e 8 c. 3 del D.Lgs. 190/2024 in virtù dei quali “le regioni […] possono disciplinare l’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l’applicazione del regime dell’autorizzazione unica di cui all’art. 9”. In realtà, l’art. 10 pare eccedere le facoltà delegate dal D.Lgs. 190/2024 alle regioni, poiché:

– estende il c.d. “programma di compensazioni territoriali” di cui all’art. 8. c. 4 lett. m) n. 2) del D.Lgs. 190/2024, nonché le c.d. “le compensazioni territoriali ovvero ambientali” di cui all’art. 9 c. 10 lett. d) del D.Lgs. 190/2024, ad un “programma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale dirette al miglioramento ambientale, al corretto inserimento paesaggistico e territoriale e alla mitigazione degli effetti negativi dei nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili, tenendo conto delle caratteristiche, delle dimensioni e degli impatti stessi, anche in ragione del cumulo di impianti”, estendendo cioè l’originario concetto di “compensazioni territoriali” con il nuovo concetto di “miglioramento ambientale”, ferme in ogni caso le percentuali delle misure di compensazione;

– estende il novero dei Comuni interessati dalle c.d. “misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” anche ai Comuni “interessati dalle opere di connessione”, anziché ai soli Comuni “in cui è realizzato l’impianto”;

– consente alle Pubbliche Amministrazioni procedenti di definire il c.d. “programma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” di cui all’art. 10 della L.R. Piemonte 15/2026 “anche in ragione del cumulo di impianti”, intendendo probabilmente assoggettare al c.d. “programma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale” anche impianti non direttamente assoggettati a tali misure esclusivamente per la loro prossimità con altri impianti, senza tuttavia definirne il raggio dal perimetro esterno (probabilmente 2 chilometri), così riservando la massima discrezionalità alle Pubbliche Amministrazioni procedenti;

– rinvia al c. 3, per l’ipotesi di mancata realizzazione delle misure di compensazione stabilite nel “titolo autorizzativo o abilitativo per la realizzazione degli impianti”, alle sanzioni amministrative – pecuniarie e reali – di cui all’art. 11 del D.Lgs. 190/2024, “previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere”;

– rinvia al c. 4 ad una successiva disciplina regolamentare – e non legislativa – l’approvazione, a cura della sola Giunta regionale, di “linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici e per le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”, così probabilmente intendendo riservarsi la facoltà – non prevista dal D.Lgs. 190/2024 – di introdurre ulteriori disposizioni prescrittive e restrittive, rappresentanti un indubbio aggravio procedimentale e rischiando così di pregiudicare medio tempore i procedimenti amministrativi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore della L.R. Piemonte 1/2026, in attesa delle suddette linee guida “entro 180 giorni”.

L’art. 11 della L.R. Piemonte 15/2026 introduce un’importante modifica all’art. 30 della L.R. Piemonte 23/2016 recante “disposizioni in materia di cave”, prevedendo:

– all’art. 3-bis l’ammissibilità di “un assetto finale dei luoghi che comporta la realizzazione di impianti fotovoltaici la cui autorizzazione è rilasciata secondo le procedure previste agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 190/2024 […], compatibili con l’esercizio delle attività estrattive e con il recupero delle aree”;

– all’art. 3-ter l’ammissibilità “per le attività già autorizzate, se la realizzazione dell’impianto fotovoltaico non è pienamente coerente con gli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto iniziale dell’attività estrattiva, […] di un differente intervento di recupero ambientale, […] di almeno pari valore, da realizzarsi prima dell’installazione dell’impianto fotovoltaico”;

– all’art. 3-quater l’ammissibilità per “l’impianto fotovoltaico, sottoposto al regime di procedura abilitativa semplificata oppure di attività libera, che ricade in aree classificate come idonee, […] di uno svincolo delle garanzie fideiussorie di cui all’art. 33 […] subordinat[amente] anche alla completa e corretta realizzazione dell’impianto fotovoltaico all’interno dell’area di recupero”.

Infine, l’art. 12 della L.R. Piemonte 15/2026 introduce una ragionevole ed opportuna “disposizione transitoria”, in virtù della “le procedure in corso in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base della disciplina statale e regionale previgente”, così salvaguardando le iniziative economiche già presentate.

Avv. Andrea Porro
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