Ad avviso del Giudice Amministrativo, “perfezionatosi il titolo abilitativo in ragione della scadenza del termine indicato dall’art. 8 c. 6 del D.Lgs. 190/2024, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto attivarsi nel rispetto delle forme dell’autotutela; […] l’impugnato provvedimento di diniego, infatti, come è incontestato, non è sorretto da altra argomentazione che non sia quella legata al mero ripristino della legalità violata (contrasto con la destinazione urbanistica impressa dal P.R.G.), senza alcuna motivazione in ordine ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo, diverso dal mero ripristino della legalità violata, e senza alcun bilanciamento di tale interesse con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell’atto” (si cfr. T.A.R. Puglia, Sez. I, sent. 30 aprile 2026, n. 663; in senso conforme, si cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. V, sent. 25 febbraio 2026, n. 526).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 sostanzialmente ripropone il contenuto dell’abrogato art. 20 c. 8, lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021 e