Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare – non pienamente conforme all’art. 20 c. 8 del D.Lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale [… e, per l’effetto] il D.M. 21 giugno 2024 va sospeso limitatamente alla sola norma dell’art. 7 c. 2 lett. c), che alle Regioni dà la possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20 c. 8 del D.Lgs. 199/2021, chiarendosi che tali aree rimarranno disciplinate dall’art. 20 c. 8 del D.Lgs. 199/2021 stesso sino al termine di efficacia di quest’ordinanza […] sino alla pubblicazione della sentenza di merito che il Giudice di primo grado pronuncerà all’esito del procedimento, per cui l’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 è già fissata” (si cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 14 novembre 2024, n. 4298).- I rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – (icona “idroelettrico“)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rinnovato la propria valutazione di non conformità della vigente disciplina legislativa nazionale (artt. 28 e 30 del R.D. 1775/1933) e regionale ai princìpi comunitari (artt. 49 e 57 del TFUE, art. 12 della Direttiva Servizi 2006/123/CE) in materia di attribuzione di titoli per l’esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale ragione richiedono l’adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi. In particolare, l’Autorità ritiene che “la Provincia debba correttamente espletare, in sede di rinnovo di concessioni idroelettriche scadute o in scadenza [ivi comprese le istanze di rinnovo presentate molti anni addietro, a partire dal 2014, successive comunque all’adozione della direttiva Bolkenstein], una procedura equa, trasparente e non discriminatoria che consenta a tutti i potenziali operatori concorrenti di partecipare a parità di condizioni, corrispondentemente disapplicando le norme del Testo Unico delle Acque che dispongono il rinnovo automatico”, nonché “l’Amministrazione decida, proprio per l’assenza di una disciplina ad hoc, di seguire una procedura diversa rispetto a quella disposta per le grandi derivazioni idroelettriche […], purché compatibile con i princìpi dell’art. 12 della direttiva Bolkenstein e, cioè, assicuri garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento” (si cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere 27 maggio 2024, n. AS1981).